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Green pass a scuola: supplenze fino al rientro degli assenti ingiustificati

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di Redazione

18/08/2021

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Il decreto legge numero 111 del 6 agosto scorso ha introdotto l’obbligo per il personale scolastico di mostrare il green pass per poter accedere a scuola. Per i docenti e in generale per il personale che lavora nelle scuole italiane sarà obbligatorio avere la certificazione verde a partire dall’1 settembre 2021. La durata prevista, per il momento, è quella del 31 dicembre 2021. Le norme prevedono anche la disponibilità di 358 milioni di euro con l’obiettivo di assumere i supplenti che avranno il compito di sostituire gli insegnanti e il personale ATA che non sono in possesso di certificazione verde.

Da quando inizieranno le supplenze

Ma quali sono le informazioni da conoscere in merito alle tempistiche? Da quando gli assenti ingiustificati potranno essere sostituiti a scuola con i supplenti e quale sarà la durata di questi contratti temporanei? Il parere tecnico del Ministero ha spiegato che gli insegnanti e il personale ATA potranno essere sostituiti dai supplenti a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata. Questo perché in questo modo si eviterà di avere compresenti sia il sostituito che il supplente, nel caso in cui l’assente ingiustificato nel frattempo abbia avuto a disposizione il green pass. Di conseguenza il contratto di supplenza dovrebbe avere una decorrenza a partire dal quinto giorno di assenza, ovvero il primo giorno di sospensione dal servizio, come previsto dal decreto che abbiamo citato.

Quale durata per i contratti di supplenza?

Non ci sarà una durata precisa per quanto riguarda questi contratti di supplenza, che saranno messi a punto fino a quando la persona che non aveva il green pass rientrerà a scuola. La nota del Ministero infatti ha spiegato che la durata del contratto di supplenza dovrebbe essere condizionata proprio al rientro della persona in servizio. Saranno i dirigenti scolastici a gestire le supplenze, con convocazioni che avverranno a partire dalle graduatorie di istituto, secondo il principio della supplenza temporanea. Comunque nel contratto dovrà essere in ogni caso indicata una data di termine della supplenza.
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