Nessun vincolo per il punteggio di ricongiungimento nella domanda di trasferimento

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punteggio di ricongiungimento

Si discute molto per la domanda di trasferimento del punteggio di ricongiungimento familiare. Alcuni docenti a questo proposito hanno dei particolari dubbi. Per esempio si chiedono se ci sono degli specifici vincoli da rispettare per l’ordine delle preferenze. I dubbi più importanti riguardano le domande di trasferimento interprovinciali, per le quali il punteggio di ricongiungimento familiare ha un peso che potrebbe rivelarsi decisivo.

Quando spetta il punteggio di ricongiungimento familiare

Nella domanda di trasferimento dei docenti il punteggio di ricongiungimento familiare spetta quando si fa una domanda di mobilità per le scuole che sono collocate nel Comune di residenza del familiare verso il quale gli insegnanti richiedono il ricongiungimento.

Infatti proprio riguardo a questa scuola richiesta dal docente si applicano 6 punti in più rispetto a quel punteggio applicato per le scuole collocate in altri Comuni.

I docenti coniugati obbligatoriamente devono richiedere il ricongiungimento al coniuge. In altri casi, in mancanza di coniuge o di separazione riconosciuta per gli effetti di legge, si può richiedere il ricongiungimento ai figli o ai genitori.

Ci sono vincoli per l’inserimento delle preferenze per il Comune di ricongiungimento?

Un’altra domanda molto importante che riguarda il punteggio spettante per il Comune di ricongiungimento è quella dell’ordine delle preferenze. Il Ministero ha risposto a queste perplessità, spiegando che l’ordine con il quale devono essere inserite le preferenze viene deciso direttamente dal docente.

Infatti non ci sarebbe nessun vincolo che obbliga ad inserire le scuole del Comune come prime preferenze. Anche se inserisce la scuola situata nel Comune di ricongiungimento in coda nella domanda di mobilità, avrà sempre il diritto alla valutazione dei 6 punti in più.