Passaggio di ruolo: viene prima del trasferimento interprovinciale?

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passaggio di ruolo

Molti dubbi ci sono fra gli insegnanti riguardo al passaggio di ruolo in relazione alla domanda di mobilità. Soprattutto vorrebbero saperne di più coloro che, insieme alla domanda di passaggio di ruolo docenti, presentano anche la domanda di trasferimento interprovinciale.

Spesso infatti i docenti che fanno la domanda di passaggio di ruolo si chiedono se prima viene valutata la loro richiesta di cambiare provincia oppure quella di passaggio di cattedra. La questione non interessa soltanto i diretti interessati, ma anche tutti gli altri insegnanti che sperano in un trasferimento interprovinciale.

È proprio in base al quantitativo di posti che vengono riservati a chi decide di fare il passaggio di ruolo che possono esserci più o meno possibilità per un riavvicinamento a casa per chi si trova lontano dalla propria città o dalla propria provincia. Chiariamo la situazione.

Che cos’è la domanda di passaggio di ruolo

La domanda di passaggio di ruolo è relativa ai movimenti ai quali i docenti possono partecipare con la domanda di mobilità. Mettiamo caso che un insegnante fa domanda di passaggio di ruolo e un altro docente, invece, presenta una domanda di trasferimento interprovinciale.

È lecito chiedersi quale domanda viene valutata prima, se l’una o se l’altra. Infatti la mobilità è un concetto molto ampio, che comprende vari tipi di movimenti.

Abbiamo la mobilità territoriale e la mobilità professionale. Quest’ultima è la domanda di passaggio di ruolo, che dà la possibilità di fare il passaggio di ruolo da infanzia a primaria, il passaggio di ruolo da primaria a secondaria e, più in particolare, anche il passaggio di ruolo dalle medie alle superiori.

Tutto ciò potrebbe essere molto importante, perché c’è un collegamento diretto fra passaggio di ruolo e adeguamento dello stipendio.

È risaputo per esempio in questo senso che chi insegna alla scuola secondaria ha uno stipendio leggermente più alto rispetto a quei docenti che sono impegnati nell’insegnamento nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria.

Ma la questione del passaggio di ruolo dà adito anche ad altri dubbi, come per esempio il passaggio di ruolo e l’anno di prova. Molti infatti si chiedono se, con il passaggio di ruolo, bisogna sostenere di nuovo l’anno di formazione e di prova previsto dall’attuale ordinamento scolastico.

Qual è l’ordine dei movimenti

Volendo rispondere se il passaggio di ruolo viene valutato prima del trasferimento interprovinciale, dobbiamo spiegare qual è l’ordine con il quale vengono disposti i movimenti e quindi qual è l’ordine di valutazione delle domande di trasferimento.

Lo indica il Contratto Collettivo Nazionale sulla mobilità. In particolare la legge dice che le operazioni di mobilità territoriale e professionale vengono a collocarsi all’interno di tre fasi distinte.

La prima fase comprende i trasferimenti all’interno del Comune, la seconda fase comprende i trasferimenti tra Comuni della stessa provincia. La terza fase comprende la mobilità interprovinciale e quella professionale.

Cosa succede nei movimenti della terza fase

È proprio la terza fase quella che ci interessa, per riuscire a capire se viene valutato prima il passaggio di ruolo o la domanda di trasferimento interprovinciale.

Proprio all’interno della terza fase abbiamo un ordine specifico. Nel primo step vengono valutati i passaggi di cattedra provinciali e interprovinciali per quegli insegnanti che sono beneficiari della precedenza.

Nel secondo step vengono valutati i passaggi di ruolo provinciali. Nel terzo step i trasferimenti interprovinciali e infine vengono valutati i passaggi di ruolo interprovinciali.

Quindi cosa possiamo dire per rispondere alla domanda se prima viene valutata una domanda di passaggio di cattedra o una domanda di trasferimento interprovinciale?

Se il passaggio di ruolo interessa la provincia di titolarità, questo aspetto viene valutato prima rispetto al trasferimento interprovinciale.

Se il passaggio di ruolo invece è interprovinciale, prima viene valutata la domanda di trasferimento in senso territoriale.

In tutto questo si deve tenere conto anche delle aliquote che il Ministero stabilisce per ogni movimento. In particolare, se facciamo riferimento alla mobilità 2020-2021, le aliquote sono costituite dal 20% per la mobilità professionale e dal 30% per i trasferimenti interprovinciali. Il tutto viene calcolato tenendo conto del 50% dei posti che rimangono disponibili, dopo aver dato spazio ai trasferimenti all’interno della stessa provincia.